La mediazione è l’attività finalizzata ad assistere due o più soggetti nella ricerca di una soluzione amichevole di una controversia.
La mediazione offre un nuovo modo di gestire e risolvere le controversie, mediante tecniche e modalità alternative a quelle del processo tradizionale davanti al giudice.
Sintetizzando, sono questi i vantaggi della procedura di mediazione:
– Tempi ristretti di mediazione: il procedimento deve concludersi entro 3 mesi dalla presentazione della domanda;
– Costi notevolmente inferiori a quelli giudiziari e soprattutto certi fin dall’inizio del procedimento;
– Agevolazioni fiscali consistenti nel riconoscimento alle parti di un credito di imposta commisurato all’entità delle indennità sostenute per il procedimento di mediazione;
– Opportunità di evitare la trasformazione di una controversia tra persone in una guerra, dispendiosa anche sul piano delle energie emotive impiegate.
La mediazione può divenire infatti un’occasione di confronto e di dialogo pacifici e di recupero, anziché di perdita definitiva, del rapporto umano tra le parti in conflitto.
Il nostro ordinamento prevede la possibilità di ricorrere alla mediazione, obbligatoria o facoltativa:
– su istanza di parte: prima di dare avvio ad un giudizio o in pendenza di causa, una parte può in qualsiasi momento depositare l’istanza di avvio di una procedura di mediazione;
– su delega del Giudice: nel corso di una causa già iniziata, il Giudice, prima dell’udienza di precisazione delle conclusioni, anche in grado d’appello, valutata la natura della causa, lo stato dell’istruzione e il comportamento delle parti, può disporre che le stesse esperiscano il tentativo di mediazione;
– per clausola contrattuale: se il contratto, lo statuto o l’atto costitutivo prevedono una clausola di mediazione, le parti devono esperirne il tentativo prima di rivolgersi al Giudice che, in difetto, su eccezione di parte, assegna alle parti il termine di 15 giorni per la presentazione della domanda davanti ad un organismo accreditato;
– come condizione di procedibilità: il decreto legislativo 28 marzo 2010 n. 28, e successive modifiche, ha stabilito l’obbligatorietà del tentativo di mediazione per le controversie in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento dei danni da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, associazione in partecipazione, consorzio, franchising, opera, rete, somministrazione, società di persone e subfornitura.
La mediazione facoltativa può essere esperita per tutte le controversie aventi ad oggetto diritti disponibili.
Chi è il Mediatore?
E’ il soggetto terzo e imparziale che conduce la procedura di mediazione e che agevola le parti nel tentativo di raggiungere un accordo amichevole. E’ nominato dal Responsabile dell’Organismo all’inizio della procedura di mediazione, in base alla sua specifica competenza professionale nella materia oggetto della conciliazione. Deve possedere una specifica formazione acquisita presso gli Enti di Formazione di cui agli artt. 17 e 18 del D.M. 180/2010 ed essere iscritto nelle liste degli enti accreditati presso il Registro degli Organismi di Mediazione istituito dal Ministero della Giustizia che ne verifica i requisiti professionali e morali e che ne controlla l’aggiornamento formativo.